Passa ai contenuti principali

I tetti di spesa per i lavori ammessi all'ecobonus 110 per cento

Con le modifiche apportate al decreto rilancio sono stati modificati anche i tetti di spesa per i lavori ammessi all'ecobonus 110 per cento.
Vediamo quali sono gli interventi ammessi al decreto rilancio con i rispettivi tetti di spesa massimi.
  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno 
Per quanto riguarda questi lavori i tetti di spesa sono i seguenti:
a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari). La detrazione è riconosciuta inoltre per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari) (lettera c).
  • L’agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l’agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito

Commenti

Post popolari in questo blog

Registrazione Preliminari: il nuovo metodo per registrare velocemente e in modo sicuro

La registrazione dei preliminari di compravendita e delle proposte d’acquisto è tra i principali compiti per l’Agente Immobiliare. I mediatori, infatti, sono obbligati a registrare i compromessi entro 20 giorni dalla sottoscrizione e il mancato adempimento può comportare conseguenze gravi. Il pericolo di sanzioni o accertamenti è sempre dietro l’angolo. Come ben sanno i Professionisti del settore, il processo di registrazione non è affatto rapido e neppure automatico: si perde molto tempo nel produrre le pratiche e agli sportelli; in più occorre essere scrupolosi con la documentazione e il versamento delle imposte per evitare rifiuti o -peggio- multe. Da anni gli Agenti Immobiliari chiedevano un metodo per standardizzare e rendere veloce la procedura di registrazione dei preliminari. Purtroppo le richieste non hanno mai avuto risposta. Ma da oggi, grazie a Regold, registrare i compromessi sarà possibile con un sistema online. Regold, società all’avanguardia nei servizi per

Vendita con riserva di proprietà, chi paga le spese condominiali?

In caso di vendita con la formula di riserva di proprietà, a chi spetta il pagamento delle spese condominiali?  La vendita con riserva di proprietà è disciplinata dagli artt. 1523-1526 c.c.: in particolare, la prima di queste norme, che definisce in generale l'istituto, recita: "nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna". Qui per rischi s'intendono quelli connessi al perimento del bene. Sebbene la norma fosse stata pensata in relazione ai beni mobili, non c'è dubbio che essa sia pacificamente applicabile anche in relazione alla compravendita immobiliare. È stato detto che chi acquista il bene immobile mediante vendita con riserva di proprietà diviene titolare di un diritto reale sui generis, "che si sostanzierebbe nel potere di usare la cosa e di detenerla sia nell'interesse proprio che in quello del vendi

Donazione immobile, i problemi che possono nascere e come tutelarsi

quali sono i  problemi legati a una donazione immobiliare  e come fare per tutelarsi. L'azione di riduzione e restituzione di una donazione I legittimari del donante - siano essi il coniuge o i discendenti in linea retta - possono esperire nei confronti del immobile donato una duplice azione. La prima, spiega il notaio Rubertelli, " un'azione di riduzione  con cui il legittimario si fa dichiarare con una sentenza dal giudice che effettivamente quella donazione è stata lesiva dei suoi diritti; la seconda,  è l'azione legale restitutoria,  con cui il legittimario leso potrà andare a riprendersi quel bene, dal patrimonio del donatario o dal patrimonio di chi ha comprato quel bene, qualora fosse stato venduto". Da qui le perplessità di chi deve comprare un immobile oggetto di donazione. I rischi non sono sempre totali, ma dipendono da una serie di variabili, di tipo familiare o di tipo temporale. Familiare, perché, ad esempio, la donazione fatta da un soggetto