Con la risposta n. 30 l’Agenzia delle Entrate ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla tassazione sulla divisione ereditaria. Vediamo quanto spiegato in merito.
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto spiegato che, ai fini fiscali, “la divisione è disciplinata dall’articolo 34 del TUR”. Secondo quanto specificato, l’articolo 34 del TUR, dispone che:
“La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente (...).
I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto (...) sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza.
(...) Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell’art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio”.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “nel disciplinare la divisione, il citato articolo impone di raffrontare esclusivamente il valore complessivo della quota ricevuta rispetto al valore dell’intero compendio, in base alla quota spettante di diritto”. Nodali, dunque, il valore complessivo della quota ricevuta e il valore dell’intero compendio. Di conseguenza, “ai fini della corretta applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell’atto di divisione, occorre considerare se esso realizzi un’assegnazione di beni o diritti, per ciascun condividente, di valore corrispondente o eccedente il valore spettante secondo la quota di diritto”.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato la sentenza del 28 marzo 2018, n. 7606, della Corte di cassazione. Tale sentenza afferma: “In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (...) mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non l’aliquota degli atti traslativi”. E, come sottolineato dalle Entrate, “diversamente, qualora il valore della quota ricevuta sia superiore al valore della sua quota spettante di diritto, l’atto si considera vendita per la parte eccedente e, pertanto, troveranno applicazione le aliquote proprie degli atti traslativi”.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso affermando che, nel caso esaminato, l’atto di divisione ereditaria deve essere registrato “in termine fisso, con l’applicazione dell’aliquota proporzionale dell’1 per cento, prevista per gli atti aventi natura dichiarativa dall’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR (circolare del 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 2.2.1). Dovranno essere, inoltre, corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna (Circolare del 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 1.2)”.
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