Passa ai contenuti principali

Guida ai contratti tipo di locazione di immobili ad uso abitativo

Gtres

Come funziona il contratto di locazione ad uso abitativo e quali sono le detrazioni fiscali per l'affitto di una casa? 

La locazione abitativa è disciplinata dal codice civile. Secondo l’art. 1571 c.c., “la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Le parti del contratto sono, da una parte, il locatore, che si obbliga a consentire di fruire del bene oggetto della locazione, ed il conduttore, che trae godimento dal bene locato e si obbliga nei confronti del locatore a riconoscergli un corrispettivo.
La legge n. 431/1998 costituisce la disciplina delle locazioni ad uso abitativo.  Secondo tale legge sono previsti due tipi di contratto di locazione: contratti a canone libero e contratti a canone “concordato”.
Il primo tipo di contratto pone entrambe le parti in una posizione di “tranquillità”, sia per la durata minima per esso prevista dalla legge, sia per la possibilità per il locatore di esercitare il recesso solo nelle specifiche ipotesi previste dalla legge. Inoltre, è prevista ampia libertà nella determinazione del canone annuo, che sostanzialmente trova il proprio limite nella “legge di mercato”, ovvero nel rapporto “domanda/offerta” relative ad una determinata zona territoriale.
L’art. 2 della L. 431/98, “modalità di stipula e di rinnovo del contratto”, prevede che le parti possano stipulare un contratto della durata di quattro anni, rinnovabile per altri quattro, salva la possibilità per il locatore, alla scadenza del primo quadriennio, di impedire la prosecuzione del rapporto in presenza di particolari e tassativi motivi, previsti dall’art. 3 sempre della L. 431/98. Tale norma è inderogabile e pertanto è nulla ogni diversa previsione contrattuale che preveda una durata inferiore, con conseguente automatica sostituzione di essa con altra conforme alla legge. 
In alternativa al “contratto libero”, il comma 3 dell’art. 2 legge n. 431/1998 prevede la possibilità di stipulare contratti locativi c.d. “concordati”, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, depositati presso ogni Comune dell’area territorialmente interessata. Il canone annuo è stabilito in base ad accordi prestabiliti dalle predette organizzazioni.
Sono contratti caratterizzati dal fatto che la determinazione del canone non è rimessa alle parti, bensì viene stabilita sulla base di norme di legge e di accordi territoriali, previsti dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.
La durata dei contratti locativi “concordati” non può essere inferiore a tre anni, scaduti i quali il contratto è prorogato di altri 2 alle medesime condizioni, qualora il locatore non invii al conduttore una comunicazione con espressa indicazione dei motivi, tra quelli indicati dall’art. 3 della L. 431/98, per cui non intende fare proseguire il rapporto di locazione.
Con l’entrata in vigore del DM 16/01/2017 cambiano le regole per i contratti per uso abitativo transitorio e per studenti, che sono stipulati per soddisfare particolari esigenze del locatore o del conduttore, da indicare precisamente nel contratto.
Detrazioni per il contratto di locazione ad uso abitativo
La legge prevede detrazioni dall'Irpef lorda per i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in forza di contratto stipulato o rinnovato ai sensi della L 431/98.
Di seguito si espone un quadro di sintesi di tali detrazioni:
  • € 300,00 se il reddito non supera € 15.493,71; € 150,00 se esso è superiore a € 15.493,71 ma non a € 30.987,41; oltre tale soglia, non spetta alcuna detrazione.
  • per contratti a canone concordato € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; € 247,90 se esso è superiore a € 15.493,71 ma non a € 30.987,41.
  • se l’inquilino ha un’età tra 20 e 30 anni, la detrazione è pari a € 991,60 annui per i primi tre anni, purché l’inquilino non abiti con i genitori e il reddito non sia maggiore di € 15.493,71.
  •  se un lavoratore dipendente trasferisce la propria residenza nel nuovo Comune di lavoro, ovvero in un Comune ad esso limitrofo (distante almeno 100 Km dal precedente Comune di residenza e situato in un'altra Regione), l'ammontare massimo della detrazione riconosciuta, solo per i primi 3 anni dalla data di trasferimento della residenza, in ciascun periodo d'imposta è pari a € 991,60, se il reddito complessivo del dipendente non supera € 15.493,71; € 495,80, se il reddito complessivo del dipendente supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41.

Commenti

Post popolari in questo blog

Registrazione Preliminari: il nuovo metodo per registrare velocemente e in modo sicuro

La registrazione dei preliminari di compravendita e delle proposte d’acquisto è tra i principali compiti per l’Agente Immobiliare. I mediatori, infatti, sono obbligati a registrare i compromessi entro 20 giorni dalla sottoscrizione e il mancato adempimento può comportare conseguenze gravi. Il pericolo di sanzioni o accertamenti è sempre dietro l’angolo. Come ben sanno i Professionisti del settore, il processo di registrazione non è affatto rapido e neppure automatico: si perde molto tempo nel produrre le pratiche e agli sportelli; in più occorre essere scrupolosi con la documentazione e il versamento delle imposte per evitare rifiuti o -peggio- multe. Da anni gli Agenti Immobiliari chiedevano un metodo per standardizzare e rendere veloce la procedura di registrazione dei preliminari. Purtroppo le richieste non hanno mai avuto risposta. Ma da oggi, grazie a Regold, registrare i compromessi sarà possibile con un sistema online. Regold, società all’avanguardia nei servizi per

Vendita con riserva di proprietà, chi paga le spese condominiali?

In caso di vendita con la formula di riserva di proprietà, a chi spetta il pagamento delle spese condominiali?  La vendita con riserva di proprietà è disciplinata dagli artt. 1523-1526 c.c.: in particolare, la prima di queste norme, che definisce in generale l'istituto, recita: "nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna". Qui per rischi s'intendono quelli connessi al perimento del bene. Sebbene la norma fosse stata pensata in relazione ai beni mobili, non c'è dubbio che essa sia pacificamente applicabile anche in relazione alla compravendita immobiliare. È stato detto che chi acquista il bene immobile mediante vendita con riserva di proprietà diviene titolare di un diritto reale sui generis, "che si sostanzierebbe nel potere di usare la cosa e di detenerla sia nell'interesse proprio che in quello del vendi

Donazione immobile, i problemi che possono nascere e come tutelarsi

quali sono i  problemi legati a una donazione immobiliare  e come fare per tutelarsi. L'azione di riduzione e restituzione di una donazione I legittimari del donante - siano essi il coniuge o i discendenti in linea retta - possono esperire nei confronti del immobile donato una duplice azione. La prima, spiega il notaio Rubertelli, " un'azione di riduzione  con cui il legittimario si fa dichiarare con una sentenza dal giudice che effettivamente quella donazione è stata lesiva dei suoi diritti; la seconda,  è l'azione legale restitutoria,  con cui il legittimario leso potrà andare a riprendersi quel bene, dal patrimonio del donatario o dal patrimonio di chi ha comprato quel bene, qualora fosse stato venduto". Da qui le perplessità di chi deve comprare un immobile oggetto di donazione. I rischi non sono sempre totali, ma dipendono da una serie di variabili, di tipo familiare o di tipo temporale. Familiare, perché, ad esempio, la donazione fatta da un soggetto