E' importante la collocazione urbanistica
In tema di agevolazioni prima casa bisogna prestare attenzione al tipo di qualifica della zona residenziale in cui si trova l’immobile. Vediamo, in merito, cosa dice l’ordinanza n. 31490 della Cassazione.
E’ innanzitutto necessario ricordare che per usufruire delle agevolazioni prima casa, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazioni di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni prima casa non sono ammesse per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Con la sua ordinanza, la Cassazione ha affermato che, in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, “l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a 'ville con giardino' deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969.
E ciò indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come 'villa', bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come 'di lusso'”.
Commenti
Posta un commento