Passa ai contenuti principali

Prima casa, per le agevolazioni conta la zona residenziale

E' importante la collocazione urbanistica

Attenzione alla qualifica della zona residenziale

In tema di agevolazioni prima casa bisogna prestare attenzione al tipo di qualifica della zona residenziale in cui si trova l’immobile. Vediamo, in merito, cosa dice l’ordinanza n. 31490 della Cassazione.
E’ innanzitutto necessario ricordare che per usufruire delle agevolazioni prima casa, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni prima casa non sono ammesse per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Con la sua ordinanza, la Cassazione ha affermato che, in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, “l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a 'ville con giardino' deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969.
E ciò indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come 'villa', bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come 'di lusso'”.

Commenti

Post popolari in questo blog

Registrazione Preliminari: il nuovo metodo per registrare velocemente e in modo sicuro

La registrazione dei preliminari di compravendita e delle proposte d’acquisto è tra i principali compiti per l’Agente Immobiliare. I mediatori, infatti, sono obbligati a registrare i compromessi entro 20 giorni dalla sottoscrizione e il mancato adempimento può comportare conseguenze gravi. Il pericolo di sanzioni o accertamenti è sempre dietro l’angolo. Come ben sanno i Professionisti del settore, il processo di registrazione non è affatto rapido e neppure automatico: si perde molto tempo nel produrre le pratiche e agli sportelli; in più occorre essere scrupolosi con la documentazione e il versamento delle imposte per evitare rifiuti o -peggio- multe. Da anni gli Agenti Immobiliari chiedevano un metodo per standardizzare e rendere veloce la procedura di registrazione dei preliminari. Purtroppo le richieste non hanno mai avuto risposta. Ma da oggi, grazie a Regold, registrare i compromessi sarà possibile con un sistema online. Regold, società all’avanguardia nei servizi per

Vendita con riserva di proprietà, chi paga le spese condominiali?

In caso di vendita con la formula di riserva di proprietà, a chi spetta il pagamento delle spese condominiali?  La vendita con riserva di proprietà è disciplinata dagli artt. 1523-1526 c.c.: in particolare, la prima di queste norme, che definisce in generale l'istituto, recita: "nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna". Qui per rischi s'intendono quelli connessi al perimento del bene. Sebbene la norma fosse stata pensata in relazione ai beni mobili, non c'è dubbio che essa sia pacificamente applicabile anche in relazione alla compravendita immobiliare. È stato detto che chi acquista il bene immobile mediante vendita con riserva di proprietà diviene titolare di un diritto reale sui generis, "che si sostanzierebbe nel potere di usare la cosa e di detenerla sia nell'interesse proprio che in quello del vendi

Donazione immobile, i problemi che possono nascere e come tutelarsi

quali sono i  problemi legati a una donazione immobiliare  e come fare per tutelarsi. L'azione di riduzione e restituzione di una donazione I legittimari del donante - siano essi il coniuge o i discendenti in linea retta - possono esperire nei confronti del immobile donato una duplice azione. La prima, spiega il notaio Rubertelli, " un'azione di riduzione  con cui il legittimario si fa dichiarare con una sentenza dal giudice che effettivamente quella donazione è stata lesiva dei suoi diritti; la seconda,  è l'azione legale restitutoria,  con cui il legittimario leso potrà andare a riprendersi quel bene, dal patrimonio del donatario o dal patrimonio di chi ha comprato quel bene, qualora fosse stato venduto". Da qui le perplessità di chi deve comprare un immobile oggetto di donazione. I rischi non sono sempre totali, ma dipendono da una serie di variabili, di tipo familiare o di tipo temporale. Familiare, perché, ad esempio, la donazione fatta da un soggetto